Ultime novità
Corona-virus: Sicurezza nelle Aziende e Studi - Studio Claudia Galeotti
15658
wp-singular,post-template-default,single,single-post,postid-15658,single-format-standard,wp-theme-bridge,bridge-core-2.2.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-24.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Corona-virus: sicurezza nelle aziende e studi professionali

Le  imprese che svolgono attività non sospese, devono rispettare  il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, così come previsto dall’art.2, comma10 del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

La  prosecuzione delle attività produttive è consentita solo in presenza delle condizioni che assicurano alle persone che lavorano alti e adeguati  livelli di protezione.

In particolare il sopra menzionato “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, è stato siglato in data 14/03/2020, d’intesa tra il Governo e le parti sociali, “per la tutela della salute delle persone presenti in azienda e  la garanzia  della salubrità del posto di lavoro.

Il “protocollo” indica in modo dettagliato le procedure da adottare in azienda, suddiviso in diversi capitoli, come qui di seguito riportati:

  1. Informazione – L’azienda ha l’obbligo di informativa ;
  2. Modalità di ingresso in azienda  ;
  3. Modalità di accesso dei fornitori esterni ;
  4. Pulizia e sanificazione in azienda
  5. Precauzioni igieniche personali
  6. Dispositivi di protezione individuale
  7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori bevande/ snack..)
  8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi).
  9. Gestione entrata  dei dipendenti.
  10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.
  11. Gestione di una persona sintomatica in azienda.
  12. Sorveglianza sanitaria /medico competente/Rls.
  13. Aggiornamento dei protocolli di regolamentazione.

Rimandiamo al documento originale in allegato, il dettaglio delle procedure riportate per ogni singolo punto, sopra indicato, come meglio in esso indicate.

Sempre con riferimento all’ultimo DPCM 10.04.2020, all’art.3 punto g) raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria, riportate nell’allegato 4, qui di seguito riportato.

Allegato 4 – Misure igienico sanitarie

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. praticare l’igiene respiratorie  (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività produttiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce e tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool.”

Nel  medesimo documento  sono riportate le misure da adottare negli esercizi commerciali, così come riportato nell’allegato 5, precisamente:

Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali

      1.  Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

         2.  Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in

               funzione dell’orario di apertura.

3.  Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

4.  Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In   

      particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e

      sistemi di pagamento.

5.  Utilizzo di mascherine nei luoghi p ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi

      lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6.  Uso dei guanto “ usa e getta “ nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto

      di alimenti e bevande.

7.  Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità::

       a)   attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

       b)   per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre

            a un massimo di due operatori;

       c)   per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è

            regolamentato in funzione degli spazi disponibili, ove possibile, i percorsi di

            entrata e di uscita.

     8.  Informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. “

In sintesi – Cosa fare

Le aziende già operative devono avere già adottato tutte le norme sopra indicate, aggiornandole di volta in volta con l’evolversi della normativa, nel contempo tutte le realtà produttive, commerciali e professionali dovranno adeguarsi, prima della ripresa, alle nuove norme di sicurezza che si presume saranno molto più restrittive rispetto al periodo passato.

 Nel contempo,  in attesa della graduale ripartenza, le attività lavorative sospese sono state suddivise  in base alla classe di rischio integrato e sul parametro di aggregazione sociale che caratterizza ciascun codice ATECO.

A ciascuna delle attività produttive, servizi e commerciali individuate,  è stata attribuita una classe di aggregazione sociale, (mediante assegnazione di un punteggio da 1 a 4), con  una indicazione di assembramento e di una classe di rischio integrato suddiviso in 4 categorie: basso, medio basso, medio alto e alto.

Alleghiamo la tabella originale a colori, con indicazione a fianco delle attività le classi di rischio attribuite in base al rischio con evidenza del colore.

Ogni azienda dovrà verificare che il “documento di valutazione del rischio”, (che ogni realtà con dipendenti dovrà prevedere), sia aggiornato con  le nuove procedure e nuove attività e/o accorgimenti per fronteggiare il rischio contagio. In particolare occorrerà individuare le due figure chiave che assumono un ruolo determinante per la ripresa dell’attività, quali il Responsabile della sicurezza e il Medico competente, quest’ultimo sempre da nominare in caso anche di un solo dipendente.

Il Datore di lavoro si assumerà responsabilità enormi in caso vengano disattese le indicazioni di sicurezza; Le sanzioni inoltre sono pesantissime,  in caso di omissioni sulla sicurezza con conseguenze anche penali in caso di contagio Corona-virus

Il Personale di ogni realtà dovrà essere adeguatamente formato con addestramento specifico per fronteggiare i nuovi rischi . Questi incontri formativi possono essere svolti, previo accordo sindacale, anche in questi momenti di cassa integrazione con modalità e-learning.

Alla ripresa dell’ attività lavorativa  parecchie  aziende e/o gli studi dovranno modificare il proprio stile di lavoro; quindi non solo mascherine e guanti obbligatori per tutti, ma anche dispositivi specifici di protezione, nonché una riorganizzazione dell’ attività, in particolare una maggiore attenzione all’ igiene e alla cura dei locali e attenzione al distanziamento sociale che dovrà essere operativo ancora nei prossimi mesi secondo le modalità che ci saranno indicate.

Il Ministero dell’Interno con una  circolare del  14/04/2020, ha incaricato  i Prefetti di tutte le Provincie di avvalersi della Guardia di Finanza, per specifici controlli e riscontri sulla veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte da aziende e studi professionali attestanti l’ applicazione  delle norme di sicurezza per evitare il diffondersi dell’ epidemia denominato “Corona-virus”.

I controlli saranno effettuati sia utilizzando le banche dati in loro possesso, sia verificando direttamente presso l’ azienda o studio, senza preavviso, se tutto è a norma e se la documentazione è aggiornata con le accortezze adottate compreso il relativo registro. 

Attenzione: gravi responsabilità a carico del Datore di Lavoro se non è in regola con la sicurezza e succede un contagio in azienda!

Nell’ottica dei controlli sulla sicurezza anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha predisposto le modalità di intervento per i propri Ispettori territoriali,  su richiesta delle Prefetture, per le necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Nello specifico, il controllo che è stato richiesto all’Ispettorato del lavoro è relativo alla sussistenza, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali che questi devono avere per continuare l’attività lavorativa e, più nello specifico, nell’osservare tutte le precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Infatti, per le attività non sospese vengono imposte regole di sicurezza il cui mancato rispetto può portare anche alla chiusura dei locali aziendali.

Alla luce di tutto ciò, ogni realtà imprenditoriale o professionale dovrà accertare la regolarità della propria posizione, contattando chi segue la sicurezza aziendale, per valutare se non già coerente con le disposizioni legislative  gli aggiornamenti e o le verifiche del caso.

Lo Studio Claudia Galeotti rimane a vostra disposizione.

Protocollo Condiviso Download