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Corona-virus: Fase 2 - Sicurezza Aziende e StudiStudio Claudia Galeotti
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Corona-virus: sicurezza nelle aziende e studi professionali – ISTRUZIONI PER LA FASE 2

Corona virus: Sicurezza Aziende e Studi – Fase 2.
Il nuovo D.P.C.M. del  26/04/2020, contiene  le disposizioni attuative per la fase 2  ed in particolare i protocolli per la sicurezza distinti per  diverse attività, si applicano dal 04 Maggio 2020, in sostituzione del precedente Decreto del 10 aprile e sono efficaci fino al 17 maggio .

Il provvedimento contiene inoltre diversi allegati, tra i quali, in particolare, i protocolli per la sicurezza:

1. Allegato 1 – Commercio al dettaglio  – (Vedi nostro articolo del 23/04 – Clicca qui)

2.Allegato 2 –  Servizi per la persona   –  (Vedi nostro articolo del 23/04 – Clicca qui)

3.Allegato 3 – Attività produttive industriali e commerciali consentite

Allegato 3 – Attività produttive industriali e commerciali consentite

Indica i  codici ATECO delle attività che possono riaprire dal 04 maggio 2020 (così come quelle  elencate negli allegati 1-2 e 3), ma con l’applicazione delle misure di sicurezza previste riportate nei  punti successivi.

Sono tuttavia ancora sospese le attività di Ristorazione fino al 17 maggio, ma è dove è consentito  il servizio di asporto, oltre alla consegna a domicilio.

Le ditte interessate possono contattare lo studio, per i dettagli previsti anche dalla nuova Ordinanza Bonaccini della Regione Emilia Romagna, che disciplina le modalità operative a far data dal 27.04.2020.

Le misure di sicurezza sono  riportate nell’allegato 4 in generale per tutti , allegato 5 per gli  esercizi commerciali e allegato 6 per le aziende che riprendono le attività produttive dal 04 maggio 2020, in particolare:

4. Allegato 4 – Misure igienico-sanitarie  per tutti – (Vedi nostro articolo del 23/04 – Clicca qui, con aggiunta  del punto 11)

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

5. Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali – (Vedi nostro articolo del 23/04 – Clicca qui)

6. Allegato 6 – Per tutte le aziende  – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.  Documento originale con punti evidenziati.

Allegato 6 – Per tutte le aziende

In particolare si evidenzia che al punto 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE – per “sanificazione” si intende la pulizia con alcol o cloro o candeggina perché ritenute valide contro il SARS-CoV-2,  anche la circolare sottolinea l’importanza di pulizia con alcol o cloro o ipoclorito di sodio (candeggina) avendo  cura di  areare,  di indossare DPI in modo appropriato (vestiazione e svestizione), di pulire anche le  maniglie  e altre superfici di comune contatto

Le  imprese che riprendono le attività, devono rispettare  il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, così come previsto dall’art.2, comma10 del D.P.C.M. 10 aprile 2020,(già trasmesso in precedenza)  nonché quanto riportato in dettaglio nell’allegato 6 , in allegato.

Altre misure negli allegati al DPCM 26.04.2020:

7. Allegato 7- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;

8. Allegato 8 -Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;

9.Allegato 9 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.

10. Allegato 10- Principi per il monitoraggio del rischio sanitario.

Rimandiamo ai documenti originali in allegato, il dettaglio delle procedure riportate per ogni singolo punto, sopra indicato.

Si raccomanda vivamente la verifica dei protocolli di riferimento al fine di evitare inutili e pesanti sanzioni in caso di verifica di ispettori appositamente incaricati.

Allo scopo alleghiamo alla presente una check-list che sarà  adottata dai verificatori durante le ispezioni in azienda, si consiglia di verificare attentamente se trattasi di misure già adottare e o le carenze presenti, coinvolgendo il responsabile della sicurezza nel merito.

Lo Studio Claudia Galeotti rimane a vostra disposizione.

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